Abolizione registro infortuni e rilascio “Cruscotto infortuni”

L’Inail, al fine di offrire agli organi preposti all’attività di vigilanza uno strumento alternativo utile ad orientare l’azione ispettiva, ha realizzato un cruscotto nel quale è possibile consultare gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d’opera e denunciati dal datore di lavoro all’Inail.

Il cruscotto infortuni, disponibile a partire dal 24 dicembre 2015, è accessibile agli organi preposti all’attività di vigilanza nell’area dei servizi online del sito Inail con l’inserimento delle credenziali e prevede per l’utente la competenza territoriale regionale, quale parametro per la ricerca dei dati infortunistici.

E’ possibile consultare il cruscotto infortuni per singolo soggetto infortunato tramite inserimento del codice fiscale e ottenere il relativo report.

Si ricorda che per informazioni sull’utilizzo dei servizi online e approfondimenti normativi e procedurali è a disposizione il servizio “Inail risponde” sul sito dell’Istituto oltre al contact center multicanale attraverso il numero verde gratuito da rete fissa 803.164 o il numero a pagamento 06/164.164 da rete mobile.

Circolare n. 92 del 23 dicembre 2015
Abolizione registro infortuni. Rilascio “cruscotto infortuni”. Definizione delle modalità telematiche di fruizione del servizio.

Organo: Direzione generale, Direzione centrale prevenzione, Direzione centrale rapporto assicurativo, Direzione centrale organizzazione digitale.

[...] In una logica di semplificazione degli adempimenti complessivi a carico del datore di lavoro, il decreto legislativo n. 151/2015 all’articolo 21 comma 4 ha abolito l’obbligo della tenuta del registro infortuni, e dell’applicazione delle relative disposizioni sanzionatorie, a decorrere dal novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto stesso.
Con la semplificazione prevista dalla norma, è stata pertanto anticipata la soppressione dell’obbligo di tenuta del registro infortuni – già stabilita dall’articolo 53, comma 6 del d.lgs. 81/2008 e s.m. e connessa all’emanazione del nuovo decreto interministeriale di cui all’articolo 8 comma 4 del richiamato d.lgs. n. 81/2008 istitutivo del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp).

Fonte:INAIL

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