Firma Elettronica

Il sistema è provvisto di una tavoletta che viene utilizzata dal medico e dal lavoratore per apporre la loro Firma all'atto della creazione della visita e del giudizio di idoneità. Il documento così generato viene stampato e salvato automaticamente all'interno della cartella sanitaria del lavoratore stesso.

La firma acquisita con questa metodologia rientra a pieno titolo fra le "firme elettroniche". La firma elettronica è liberamente valutabile in giudizio "tenuto conto delle caratteristiche oggettive di qualità. sicurezza, integrità e "immodificabilità".

Integrazione della soluzione all'interno di altre applicazioni: Il processo di firma è gestito su un file PDF (formato PDF o PDF/A) e restituisce un file PDF con lo stesso nome, ma con l'aggiunta dei dati biometrici e dei dati di firma dopo il processo di firma è perfettamente leggibile con qualsiasi PDF viewer. L' integrazione della soluzione di firma grafometrica all'interno di applicazioni avviene tramite apposita SDK, in ambienti client-server.

Vantaggi della firma elettronica

  • I dati del cliente e i suoi documenti sono conservati in modo informatico per il tempo richiesto dalla legge e possono essere consultati e stampati dall’ Azienda in qualsiasi momento.
  • La digitazione dei documenti avviene attraverso la firma elettronica avanzata che Medico e Lavoratore appongono attraverso il tablet, o tavoletta elettronica.
  • Tutte lo operazioni relative alla visita saranno più veloci e di conseguenza saranno ridotti i tempi di attesa.
  • Certamente l’ archiviazione di tutti i documenti prenderanno meno posto e saranno più ordinati e consultabili sia da parte dell’ azienda che dal medico
  • La sicurezza con cui sono conservati i dati e le documentazioni delle cartelle sanitarie dei Lavoratori sono coperti da un sistema di sicurezza maggiore di quello che permetteva l’archiviazione cartacea.

 

LA NORMATIVA

Dlgs n. 235 del 30 dicembre 2010: aggiorna e modernizza il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). 

Il CAD non disciplina l’uso del digitale solamente nella Pubblica Amministrazione, ma definisce anche il documento elettronico, stabilisce le regole dell’archiviazione sostitutiva, regolamenta l’uso della firma digitale e della Posta Elettronica certificata (PEC).

DPCM 22 febbraio 2013 (pubblicato in GU il 21 maggio 2013): “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle Firme Elettroniche Avanzate – FEA, qualificate e digitali’’; nell’ambito della FEA, vengono stabilite anche le regole tecniche per la firma grafometrica.

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